Whistleblowing

Sintesi delle origini storiche del Whistleblowing e le segnalazioni di condotte illecite

Lupiae Servizi S.p.A., sin dall’entrata in vigore della legge n.179 del 30.11.2017, nei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha dedicato un intero articolo alla tutela del “ segnalatore”, oggi indicato con il termine inglese entrato nel linguaggio giuridico comune “whistleblowing”.

Il nostro Paese col d.lgs.n.24 del 10.3.2023 ha recepito la Direttiva Europea 2019/1937 sulla “ protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”, disciplinando finalmente in maniera più esaustiva l’istituto.

In verità le origini della disciplina sono antichissime; vi è chi le fa risalire nell’antica Roma, ove il senato, su proposta di Quinto Fabio Massimo, decise di concedere l’immunità a coloro i quali avessero segnalato  crimini o sottrazioni di beni al fisco, chi rinviene un simile strumento durante la Repubblica di Venezia, ove erano stati posizionati dei cassonetti per raccogliere le denunce da inoltrare ai Magistrati, altri ancora nel periodo più recente, ne rinvengono elementi strutturali identici nel sistema di Common Low ove gli Stati Uniti adottarono una prima legge per poter far fronte alle frodi, il cd. Lincoln Act al quale successe il False Claim Act del 1863.

Per giungere ai giorni nostri negli Stati Uniti d’America per la prima nel 1989, veniva approvato il “Whistleblowing Protection Act”, norma che protegge da eventuali ritorsioni gli impiegati del governo che denunciano illeciti, mentre, nel Regno Unito identiche fattispecie venivano disciplinate dal “Public interest Discloure Act” del 1998.

La ratio legis del Whistleblowing

La finalità dell’istituto del Whistleblowing è nobile.

Essa consiste nella opportunità concessa ai soggetti che operano all’interno della società o all’esterno di essa, o che con essa intrattengono rapporti economici, di segnalare eventuali condotte illecite/illegittime ed essere tutelati dalla legge senza subire ritorsioni di alcun genere.

Non sfugge che tale finalità ha un nesso inscindibile col la legge n.190/2012, con la quale veniva introdotta una nozione di corruzione più ampia di quella strettamente intesa in ambito penale, ivi comprendendo situazioni in cui nel corso delle attività poste in essere nella gestione, si riscontri l’abuso posto in essere da parte di un soggetto del potere allo stesso affidato al fine di ottenere vantaggi propri o in favore di terzi soggetti.

Le garanzie del segnalatore “ Whistleblowing

I segnalatori godono di specifiche forme di tutela previste dalla legge:

  • tutela dell’anonimato;
  • divieto di discriminazione nei confronti dei segnalanti;
  • sottrazione delle segnalazioni al diritto di accesso agli atti.

Come effettuare le segnalazioni

Per effettuare le segnalazioni Lupiae Servizi S.p.A. ha predisposto la piattaforma Whistleblowing raggiungibile al seguente indirizzo internet: https://lupiaeservice.whistleblowing.name/. A questo indirizzo i dipendenti e i cittadini potranno fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla legge n.179/2017, utilizzando il questionario appositamente elaborato da Clio srl.

Trattamento dei dati

Per informazioni sul trattamento dei dati consultare l’informativa privacy sul Whistleblowing.

Documenti e link

X
Torna su